Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to mere repetition of previously rejected execution request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it merely repeated arguments from a prior rejected execution incident. The applicant, Antonio Rallo, challenged a lower court's refusal to reduce his life sentence based on new constitutional interpretations, claiming the lower court failed to evaluate novelty. The court ruled that since the applicant had already presented identical grounds in 2015 without new reasons, the current request constitutes a redundant repetition rather than a valid legal challenge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 666, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal against an order declaring an execution incident inadmissible is itself inadmissible if it relies on the same grounds as a previously rejected incident without presenting new reasons or arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RALLO ANTONINO nato a MARSALA il 07/12/1952 avverso l'ordinanza del 12/06/2023 del GIP TRIBUNALE di MARSALAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO [ANNA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala - nella veste di giudice dell'esecuzione - ha dichiarato inammissibile l'istanza presentata da Antonio Rallo, finalizzata alla ridetermínazione nella pena di anni trenta, per effetto delle previsioni normative ex art. 4 -ter, commi 2 e 3 lett.
b) d.l. n. 82 del 2000, della pena dell'ergastolo, inflittagli dalla Corte di assise di Palermo con sentenza del 11/10/2002, ritenendo trattarsi di mera riproposizione di istanza di analogo tenore, già disattesa con ordinanza del medesimo ufficio in data 07/08/2015. Il Tribunale ha sottolineato come, nonostante l'istanza indichi, quale elemento di novità, la sentenza della Corte cost. n. 201 del 2013, il contenuto di tale pronuncia sia stato in realtà già preso in considerazione, nell'ambito della prima decisione dì rigetto sopra citata, della quale la attuale, quindi, rappresenta una mera e pedissequa reiterazione.
2. Ricorre per cassazione Antonio Ratto, a mezzo del difensore avv. Michele Capano, deducendo l'omessa valutazione dell'elemento di novità e la mancanza di motivazione, eccependo anche come il condannato avesse acquisito il diritto ad essere giudicato secondo le forme del rito abbreviato, come da richiesta tempestivamente formulata, per esser stata disposta la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.
3. Il ricorso è inammissibile, sia in quanto si limita a prospettare enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, sia perché pecca di una evidente aspecificità. L'impugnazione, infatti, non si confronta con la pronuncia di inammissibilità ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. cui è pervenuto il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala, dopo avere constatato che l'incidente di esecuzione si fonda sugli stessi identici motivi dì precedente incidente di esecuzione, proposto nell'interesse di Ratto, in assenza della prospettazione di ragioni nuove.
4. A fronte del rilievo inerente alla mera riproposizione di una richiesta già rigettata, la difesa del ricorrente si limita a ripercorrere, con il ricorso, gli argomenti che giustificavano la precedente richiesta al Giudice dell'esecuzione, reiterando argomentazioni già proposte e precedentemente disattese, con motivazione congruente e logica.
5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,