Italian Court dismisses appeal as generic arguments fail to challenge appellate court's sentencing reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Emilio Polzella inadmissible for failing to provide specific grounds against the appellate court's sentencing decision. The appellant argued for leniency, but the court noted the lower court correctly considered the defendant's criminal history and conduct severity. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal must specifically challenge the factual and legal reasoning of the lower court; generic complaints regarding sentencing or omitted prosecutor conclusions do not constitute valid grounds for inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLZELLA EMILIO nato a ROMA il 03/03/1944 avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
1. Rilevato che l'unico motivo dedotto da Emilio Polzella per violazione di legge e per vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, non supera il vaglio di inammissibilità perché sollecita, per di più in termini generici, nuovi apprezzamenti da sovrapporre a quelli, tutt'altro che illogici, del giudice del merito. La Corte di appello, infatti, ha, con argomentazioni plausibili in fatto ed ineccepibili sul piano giuridico, posto a fondamento della decisione di denegare le circostanze attenuanti generiche non solo l'assenza di elementi favorevoli ma anche la particolare gravità della condotta e la allarmante capacità a delinquere dell'imputato gravato da più precedenti penali.
2. L'omessa considerazione delle conclusioni del Procuratore generale, oltre a non integrare alcuna forma di nullità, non ha nemmeno inciso sulla tenuta dell'impianto motivazionale che, come già chiarito, è completo e privo di vizi logici invero nemmeno prospettati con la necessaria specificità.
3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 26 ottobre 202