Criminal appeal dismissed for inadmissibility as generic arguments failed to add new evaluations to the trial court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Fabrizio Zei inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Zei argued for violations of articles 62-bis and 133 of the Penal Code regarding sentencing treatment and claimed a defect in the lower court's reasoning. The court rejected these claims because the arguments were too generic and did not introduce new evaluations beyond the plausible factual and legal grounds already established by the Court of Appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis, 133 c.p.; The appeal is inadmissible if the grounds merely request new evaluations that do not add anything to the logical reasoning already provided by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZEI FABRIZIO nato a GORIZIA il 29/07/1983 avverso la sentenza del 21/12/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
1. Rilevato che l'unico motivo dedotto da Fabrizio Zei, per violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. nonché per vizio di motivazione, in relazione al trattamento sanzionatorio, non supera il vaglio di inammissibilità perché sollecita, per di più in termini generici, nuovi apprezzamenti da sovrapporre a quelli, tutt'altro che illogici, del giudice del merito. La Corte di appello, infatti, ha, con argomentazioni plausibili in fatto ed ineccepibili sul piano giuridico, posto a fondamento della decisione di denegare le circostanze attenuanti generiche non solo l'assenza di elementi favorevoli ma anche la elevata capacità a delinquere dell'imputato, desunta dai plurimi precedenti penali, ed ha inflitto il minimo della pena.
2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 26 ottobre 2023.