Cassation court dismisses appeal for generic arguments and failure to cite specific aggravating circumstances under Italian Criminal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Marco Nalbone's appeal inadmissible due to generic arguments and failure to cite specific aggravating circumstances. The appellate court had already rejected similar points, noting the gravity of the crime and the defendant's prior record while confirming the existence of an aggravating circumstance under Article 424 of the Criminal Code. Consequently, the appeal was dismissed, and Nalbone was ordered to pay court costs and a fine to the State.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it relies on generic arguments or fails to cite specific aggravating circumstances that were not previously addressed by the appellate court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NALBONE MARCO nato a CALTANISSETTA il 21/05/1998 avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Ritenuto che entrambi i motivi posti da Marco Nalbone a sostengo dell'impugnazione superano il vaglio preliminare di ammissibilità.
1. Il primo, per quanto denunci il vizio di violazione di legge, si risolve nella non consentita sollecitazione di una lettura alternativa del compendio probatorio da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, dei giudici del merito, che hanno fondato l'accertamento di responsabilità sulla convergenza tra le dichiarazioni del testimone oculare Lo Cicero, le immagini del sistema di videosorveglianza e le conferme provenienti dalle dichiarazioni rese dalle altre persone infornate sui fatti.
2. Il secondo motivo deduce censure generiche e comunque riproduttive di rilievi già disattesi con argomentazioni non illogiche e giuridicamente ineccepibili dalla sentenza impugnata. La Corte di appello, con congrua motivazione, ha ritenuto ostativi al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la gravità del fatto e i precedenti penali dell'imputato, ha rilevato che l'atto di appello non aveva attinto l'aggravante di cui all'art. 424, secondo comma, cod. pen., di cui, peraltro, sussistevano gli elementi costitutivi, ed ha revocato il beneficio della pena sospesa in presenza dei presupposti indicati dall'art. 168, terzo comma, in relazione all'art. 164, quatto comma, cod. pen.
2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ila ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 26 otto