Italian court dismisses appeal claiming foreign social service centers can expiate sentences outside EU.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Vittorio Esposito inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Esposito argued that foreign social service centers could execute alternative sentences abroad, but the court found this contrary to established precedent. The decision rests on the principle that such centers operate solely domestically and their functions cannot be exercised by consular offices outside the European Union.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 173 c.p.; Art. 174 c.p.: Foreign social service centers are designated to perform activities exclusively within the national territory and are not included among the state functions exercisable abroad by consular offices.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO VITTORIO nato a NAPOLI il 18/12/1961 avverso l'ordinanza del 13/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che Vittorio Esposito impugna il provvedimento indicato nell'intestazione; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di possibilità di espiare la pena tramite misura alternativa all'estero, e più in particolare in stato non facente parte dell'Unione europea (Sez. 1, Sentenza n. 20977 del 15/06/2020, Arrighi, Rv. 279338; v. già, in passato, Sez. 7, Ordinanza n. 34747 del 11/12/2014, dep. 2015, Calanna, Rv. 264445, sulla circostanza che i centri di servizio sociale per adulti sono deputati a svolgere solo in ambito nazionale la loro attività che, per le sue peculiarità e la sua specifica natura, non é ricompresa tra le funzioni statali esercitabili all'estero da parte di uffici consolari);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 ottobre