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Ordinanza — n. 48133/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because it was filed personally after the 2017 law requiring lawyer signature.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48133/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed personally by the appellant after August 3, 2017. Following the enactment of Law No. 103/2017, all criminal appeals must be signed by a registered defense lawyer, rendering personal filings void. The court ruled that the appellant's direct signature violated the mandatory procedural requirement established by the new legislation.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.: Appeals filed personally by the appellant after August 3, 2017, are inadmissible as the law mandates signature by a registered defense lawyer.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lawyer signature requirement Law 103 2017 personal filing prohibition procedural defect requisito della firma diritto a un difensore difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod.
Artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.
Law n. 103 del 2017

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - Aiello
Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo
272010; Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSALACQUA FILIPPO nato a CATENANUOVA il 01/01/1980 avverso l'ordinanza del 02/05/2023 del GIUD. SORVEGLIANZA di ALESSANDRIAydato avviso alle parti;, udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Filippo Passalacqua ha proposto ricorso per cassazione, avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Alessandria. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono però successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi, anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.;

Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010; Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo Rv. 281475, che evidenzia come siano irrilevanti, stante la natura personale dell'atto impugnatorio, tanto l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, quanto la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso). Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.

2. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendosi escludere profili di colpa, anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 ottobre 202