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Ordinanza — n. 48130/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the document was not signed by a registered defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48130/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal filed by Franco Minutolo inadmissible de plano. The court found that the appeal, memorials, and new grounds were not signed by a lawyer registered in the special register of defense attorneys, as required by Article 613 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected without a merits examination, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.; A criminal appeal is inadmissible if the act, memorials, and new grounds are not signed by a defense attorney registered in the special register of the court.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility defense attorney registration special register requirement de plano dismissal procedural formalities difetto di legittimazione del ministero pubblico spese di procedura indigenza processuale non provata

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINUTOLO FRANCO nato a CASERTA il 04/04/1967 avverso l'ordinanza del 11/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA Fato avviso alle—iTaT-ni; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che Franco Minutolo impugna il provvedimento indicato nell'intestazione; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che il ricorso è stato presentato dal condannato personalmente, e che, pertanto, lo stesso incorre nella causa di inammissibilità prevista dall'art. 613, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cessazione"; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 ottobre