Italian court dismisses appeal for remittal due to failure to prove timely notification to other parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the request for remittal inadmissible because the applicant failed to prove notification to other parties within the required seven-day period. Although the applicant argued for a new trial based on procedural errors, the court emphasized strict adherence to formal requirements under the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the applicant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 45 e ss. cod. proc. pen.; Art. 46, comma 1 e 4, cod. proc. pen.: A request for remittal must be declared inadmissible if the applicant fails to prove notification to other parties within seven days of deposit.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: BOSSI DARIO nato a LUINO il 30/04/1972 trasmessa dal TRIBUNALE di VARESE con ordinanza del 31/05/2023 dato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminata istanza di rimessione del processo pendente dinanzi al Tribunale di Varese avanzata da Dario Bossi.
1. Rilevato che la richiesta, avanzata ai sensi degli artt. 45 e ss. cod. proc. pen., deve essere de plano dichiarata inammissibile in quarto proposta senza l'osservanza delle forme previste dall'art. 46, comma 1 e 4, cod. proc. pen ed in particolare senza la prova della sua notifica alle altre parti entro sette giorni dal deposito nella cancelleria del giudice (Sez. 2, n. 31553 del 26/06/2019, Crescimone, Rv. 276580 - 01; Sez. 2, n. 45333 del 28/10/2015, Di Napoli, Rv. 264960 - 01) 2. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 26 ottobre 2023