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Ordinanza — n. 47826/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming sentencing error for combined offenses due to recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47826/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible regarding the calculation of increased sentencing for combined offenses. The appellant argued the lower court erred in its mathematical determination of the penalty increase, while the court found no calculation error. The decision rests on the finding that the trial court correctly applied the one-third increase rule for recidivism despite the appellant's specific objections.

Regesto Legislator

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Art. 337, 635 cod. pen.; The court must reject appeals claiming mathematical errors in sentencing for combined offenses when the trial court correctly applied the statutory one-third increase rule for recidivism.

Parole chiave

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combined offenses sentencing recidivism penalty increase one third rule application sentencing calculation error appeal inadmissibility adeguamento della pena proseguimento dell'erogazione delle prestazioni recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 635 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORELLO NICOLO' nato a GELA il 11/05/1984 avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 13807/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 337 e 635 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al calcolo della pena inflitta a titolo di aumento per continuazione tra i due reati; Ritenuto che, diversamente dagli assunti difensivi, nella specie non è configurabile un errore di calcolo nella determinazione della pena;

Rilevato infatti che il Tribunale non ha fatto riferimento al terzo della pena base per quantificare l'aumento di pena inflitto per continuazione, essendosi invece, da una parte, limitato ad affermare di non poter aumentare - in ragione della recidiva- la pena in misura inferiore a un terzo di quella prevista per la pena base, e, dall'altra, ad aumentare la pena in misura leggermente superiore ad un terzo di quella inflitta per il reato più grave; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio