Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 47825/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise continuity claim in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47825/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the claim regarding the continuity of the crime was not raised during the appellate proceedings. The appellant argued that the current offense should be treated as a continuation of a previously adjudicated escape offense, but this argument was omitted in the second instance. Consequently, the court ruled that the claim was precluded by procedural rules requiring timely presentation of such arguments.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 385 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: The failure to raise a claim of continuity of the crime in the second instance renders it inadmissible in the cassation appeal due to procedural preclusion.

Parole chiave

Generato dall'IA
continuity of crime procedural preclusion appellate omission criminal appeal escape offense reiterazione di reati penali evasione all'obbligo di contribuzione continuazione dell'esecuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 385 cod. pen.
13758/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 cod.
Art. 600 c.p.p.
art. 385 cod. pen
13758/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUSCHETTA DOMENICO nato a MESSINA il 02/03/2000 avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 13758/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativi al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato oggetto del processo e altri fatti di evasione già giudicati con sentenza irrevocabile; Ritenuto il motivo inammissibile perché precluso, non essendo stato dedotto in appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2023