Italian Court dismisses appeal as generic and fails to confront the lower court's reasoning on sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for non-punishability due to minor facts and reduced sentencing, but the court found the grounds too generic to confront the lower court's specific reasoning. Consequently, the appeal was rejected because it did not provide a substantive challenge to the factual or legal basis of the original judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals must specifically confront the reasoning of the lower court; generic arguments soliciting a re-evaluation of evidence or facts without addressing the specific grounds of the decision are inadmissible.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMICO FRANCESCO nato a MILAZZO il 11/01/1995 avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 13754/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, alla dosimetria della pena e al mancato riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna;
Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, tutti generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, con la quale obiettivamente non si confrontano, e, quanto al primo motivo, sostanzialmente volto anche a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una rivisitazione dei fatti (cfr., pag. 3-4 sentenza); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 6 luglio 20