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Ordinanza — n. 47817/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and fails to confront the lower court's reasoning on non-punishability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47817/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to its generic nature and failure to engage with the specific reasoning of the Court of Appeal. The appellant argued for non-punishability based on the minor nature of the crime, but the lower court had already explicitly detailed why this defense could not be accepted. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and does not objectively confront the specific reasons given by the lower court for rejecting the claimed cause of non-punishability.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds non-punishability particular minor nature procedural costs aiuto all'evasione di detenuti evasione all'obbligo di contribuzione assenza prolungata all'estero

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROTELLA AKIM nato a VIZZOLO PREDABISSI il 23/04/1986 avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 13679/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; Ritenuto il motivo inammissibile perché generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, con cui obiettivamente non si confronta, avendo la Corte spiegato le ragioni per cui l'invocata causa di non punibilità non può essere riconosciuta (pag. 3 sentenza);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 202