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Ordinanza — n. 47810/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of specific factual arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47810/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Francesco Scielzo inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's conviction for tax evasion, arguing for liability, but failed to provide specific factual grounds in his request. The court rejected the appeal because the arguments were too general and did not address the reasoning of the appealed judgment.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is entirely generic and fails to deduce any specific facts or arguments regarding the motivation of the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments tax evasion conviction lack of motivation court costs and fine aiuto all'evasione di detenuti evasione all'obbligo di contribuzione partenza dal paese

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIELZO FRANCESCO (CUI 0353RT7) nato a GENOVA il 09/08/1983 avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 13568/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); Esaminato il motivo di ricorso, relativo a giudizio di responsabilità; Ritenuto il motivo inammissibile perché del tutto generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, non essendo stato dedotto alcunchè; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2023.