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Ordinanza — n. 47464/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals regarding omitted general mitigating circumstances and sentencing discretion under Art. 133 Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47464/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Halilovic and Seferovic inadmissible, ruling that general mitigating circumstances were already granted. The court held that sentencing discretion under Article 133 of the Penal Code allows judges to use broad terms like 'fair' or 'congruous' without detailed reasoning unless the sentence vastly exceeds the statutory range. Consequently, the appellate court's confirmation of the penalty was deemed legally sound and free from error.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; Appeals challenging sentencing discretion or omitted general mitigating circumstances are inadmissible when the lower court's reasoning relies on standard expressions of fairness and the sentence does not significantly exceed the statutory minimum.

Parole chiave

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Art. 133 Penal Code general mitigating circumstances sentencing discretion inadmissible appeals penal proportionality adeguamento della pena gravità della pena controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
Letto il ricorso di Denis Halilovic e Aleksander Seferovic; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge in relazione all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonché il vizio motivazionale e l'erronea applicazione della legge penale in ordine all'art. 133 cod.
art. 133 cod. pen
Letto il ricorso di Denis Halilovic e Aleksander Seferovic; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge in relazione all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonché il vizio motivazionale e l'erronea applicazione della legge penale in ordine all'art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario
Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri e altri
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HALILOVIC DENIS nato a FORLIMPOPOLI il 08/12/1989 SEFEROVIC ALEKSANDER nato a PRATO il 13/11/1981 avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Denis Halilovic e Aleksander Seferovic; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge in relazione all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonché il vizio motivazionale e l'erronea applicazione della legge penale in ordine all'art. 133 cod. pen. non supera la soglia di ammissibilità in quanto (a) le attenuanti generiche risultano concesse; (b) le doglianze in ordine alla quantificazione della pena non si confrontano con la consolidata giurisprudenza secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01;

Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142, Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008 - dep. 26/03/2008, Gasparri e altri, Rv. 239754). In coerenza con tali indicazioni ermeneutiche la Corte di appello, con motivazione che non si presta a censure, ha confermato la pena inflitta dal Tribunale ritenendola equa (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M., Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/10/2023 I