Italian Court dismisses appeal contesting factual reasoning as it exceeds cassation powers.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Michele Del Fonso inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court's reasoning was illogical, but the court held that challenging the evaluation of evidence constitutes a request for re-evaluation, which is reserved for the trial judge. Consequently, the court ruled that the cassation court lacks the power to re-assess factual motivation and must reject the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363, c. 1, n. 3 c.p.p.; Art. 364, c. 1, n. 3 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate the probative capacity of evidence or the logical coherence of the trial court's factual reasoning, as such assessment is exclusively the prerogative of the judge of the merits.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL FONSO MICHELE nato a MELFI il 05/08/1969 avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA REECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E CON:SIDERATO IN DIRITTO Letto il ricorso di Michele Del Fonso; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'illogicità della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato, non è consentito in sede di legittimità perché si risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove senza confrontarsi con la puntuale motivazione offerta dalla sentenza impugnata che ha disatteso la versione alternativa prospettata dalla difesa con motivazione aderente alle emergenze processuali e priva di vizi logici (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata);
Si ribadisce, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M1. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10/10/2023 Il Consigl