Italian tax crime appeal dismissed; concealment consummated upon audit conclusion, not start.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Maurizio Carpella's appeal inadmissible as manifestly unfounded. The lower court correctly qualified the crime of tax concealment based on the failure to submit fiscal documents during verification. The court ruled that the consummation of the offense occurs at the conclusion of the audit, not its beginning, rendering the appeal's arguments invalid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 10, d.lgs. 10 marzo 2000 n.74; In tax concealment cases, the consummation of the offense occurs at the conclusion of the verification audit, not at its commencement, as the obligation to produce documents persists throughout the control period.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARPELLA MAURIZIO nato a BRESCIA il 23/10/1967 avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso di Carpella Maurizio è inammissibile in quanto manifestamente infondato. La sentenza impugnata adeguatamente motiva sulla qualificazione del reato in considerazione della mancata consegna della documentazione fiscale alla verifica. L'imputato non ha fornito nessun elemento per la distruzione della contabilità e in conseguenza è configurabile l'occultamento - come contestato e ritenuto dalla sentenza impunata - (Sez. 3, Sentenza n. 14461 del 25/05/2016 Ud. (dep. 24/03/2017 ) Rv. 269898 - 0). In tema di reati tributari, l'art. 10, d.lgs. 10 marzo 2000 n.74, nella parte in cui sanziona l'occultamento totale o parziale delle scritture contabili, ha natura permanente, perdurando l'obbligo di esibizione dei documenti finché dura il controllo da parte degli organi verificatori, con la conseguenza che il momento consumativo del reato deve individuarsi nella conclusione e non nell'inizio di detto accertamento. (Sez. 3 - , Sentenza n. 40317 del 23/09/2021 Ud. (dep. 09/11/2021 ) Rv. 282340 - 01).
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec