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Ordinanza — n. 47269/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for tax concealment, ruling crime persists until audit concludes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47269/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Panizza Andrea inadmissible as manifestly unfounded. The appellant argued against a conviction for tax concealment based on the discovery of invoices at a controlled company, but the court found no evidence of document destruction. The court ruled that the crime of tax concealment is permanent and consummated only when the audit concludes, not when it begins.

Regesto Legislator

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Art. 10, d.lgs. 10 marzo 2000 n.74; The crime of tax concealment possesses a permanent nature, meaning the obligation to produce documents persists throughout the verification period, and the consummation of the offense occurs at the conclusion of the audit rather than its initiation.

Parole chiave

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tax concealment crime permanent nature offense audit consummation point document production duty inadmissible appeal documenti mancanti paper trail omissione della contabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 10, d.lgs. 10 marzo 2000 n.74
In tema di reati tributari, l'art. 10, d.lgs.
Art. 616 cod. proc. pen.
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, Sentenza n. 14461 del 25/05/2016
L'imputato non ha fornito nessun elemento per la distruzione della contabilità e in conseguenza è stato configurato l'occultamento (Sez. 3, Sentenza n. 14461 del 25/05/2016 Ud.
Sez. 3, Sentenza n. 40317 del 23/09/2021
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANIZZA ANDREA nato a REGGIO NELL'EMILIA il 23/02/1978 avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso di Panizza Andrea è inammissibile in quanto manifestamente infondato. La sentenza impugnata adeguatamente motiva sulla qualificazione del reato in considerazione del rinvenimento di alcune fatture presso altra ditta, controllata casualmente. L'imputato non ha fornito nessun elemento per la distruzione della contabilità e in conseguenza è stato configurato l'occultamento (Sez. 3, Sentenza n. 14461 del 25/05/2016 Ud. (dep. 24/03/2017 ) Rv. 269898 - 0). In tema di reati tributari, l'art. 10, d.lgs. 10 marzo 2000 n.74, nella parte in cui sanziona l'occultamento totale o parziale delle scritture contabili, ha natura permanente, perdurando l'obbligo di esibizione dei documenti finché dura il controllo da parte degli organi verificatori, con la conseguenza che il momento consumativo del reato deve individuarsi nella conclusione e non nell'inizio di detto accertamento. (Sez. 3 - , Sentenza n. 40317 del 23/09/2021 Ud. (dep. 09/11/2021 ) Rv. 282340 - 01).

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci