Cassation court dismisses appeal against tax fraud conviction for failure to verify invoices as legal representative.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Sonia De Rosa's appeal inadmissible, ordering her to pay a fine and procedural costs. De Rosa argued for a re-evaluation of the lower court's findings regarding her liability as a legal representative of a tax consultancy firm. The court rejected this request, ruling that the appellate court's detailed analysis of the complex relationship between the companies and the duty to verify invoices constituted an unassessable assessment of merit in a jurisdictional review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The Court of Cassation holds that a lower court's decision declaring an appeal inadmissible based on the unassessable nature of a merit assessment regarding the duty to verify invoices is valid when the lower court adequately motivates the complex factual relationship between the parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE ROSA SONIA nato il 24/07/1969 avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso di Sonia De Rosa risulta inammissibile, articolato in fatto richiede una rivalutazione non consentita.
2. Relativamente alla responsabilità la Corte di appello adeguatamente motiva (unitamente alla decisione di primo grado in doppia conforme) rilevando come la ricorrente quale dipendente di uno studio di consulenza fiscale era qualificata e assunta la veste di rappresentate legale avrebbe dovuto controllare la regolarità delle fatture prima di utilizzarle nella contabilità, inoltre la sentenza analizza tutto il complesso rapporto tra le società interessate. Si tratta di una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità in quanto adeguatamente motivata. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i