Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifest unfoundedness and improper request for factual re-evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Miccoli Cristian inadmissible due to the manifest unfoundedness of its factual grounds. The appellant requested a re-evaluation of the lower court's decision regarding eligibility for legal aid based on income and potential intent, which the appellate court had already thoroughly motivated. The Supreme Court rejected this request because it improperly sought a factual review, which is not permitted at the stage of legal scrutiny.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it requests a re-evaluation of facts or merits, which is not permitted at the stage of legal scrutiny.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MICCOLI CRISTIAN nato a SAN PIETRO VERNOTICO il 10/05/1997 avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso di Miccoli Cristian risulta inammissibile per manifesta infondatezza del motivo, articolato in fatto; richiede alla Corte di Cassazione una rivalutazione non consentita. La sentenza adeguatamente motiva per la responsabilità in relazione alla falsità della dichiarazione per l'ammissione al gratuito patrocinio in considerazione del reddito (superiore) risultante dalla somma dei suoi redditi e di quelli della madre convivente; la decisione analizza anche il dolo con motivazione adeguata e con accertamenti di merito insindacabili in sede di legittimità. Il ricorso non si confronta con le motivazioni della sentenza e richiede alla Corte di legittimità una rivalutazione del fatto non consentita.
2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il