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Ordinanza — n. 47207/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as mere factual complaint violating admissibility rules for Supreme Court review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47207/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court erred in finding guilt because the guest's presence could not be verified for over 24 hours due to missing identity details. The court rejected this as a mere factual complaint, noting the guest had a payment receipt proving the crime's existence.

Regesto Legislator

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Art. 363, comma 1, lett. b) c.p.p.; Art. 363, comma 1, lett. c) c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they consist solely of factual complaints or manifestly unfounded arguments regarding the motivation of the lower court's decision.

Parole chiave

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admissibility of appeal factual complaint Court of Cassation violation of law defect of motivation durata minima di soggiorno obbligo di alloggio violazione di domicilio

Disposizioni normative citate

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Art. 363, comma 1, lett. b) c.p.p.
Art. 363, comma 1, lett. c) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LONGHI VALERIO nato a ROMA il 14/03/1950 avverso la sentenza del 10/10/2022 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che Longni Valerlo, nella qualita di titolare della struttura ricettiva extralberghiera denominata Rome Yourself Home - accusato della violazione degli artt. 17, comma 1, e 109 del regio decreto n. 773 del 1931. e dichiarato non punibile per la particolare tenuità del fatto - con un unico motivo di ricorso ha dedotto la violazione al legge e ti vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato a lui contestato sul rilievo che non vi è certezza della presenza dell'ospite all'interno della struttura da oltre 24 ore; che le araomentazioni che precedono sono state ulteriormente esposte dal ricorrente in una memoria difensiva pervenuta nell'imminenza della trattazione del ricorso.

Considerato che il motivo dedotto non è consentito dalla legge in sede di legittimita polche costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonche manifestamente infondato poiché attiene ad un difetto della motivazione che non rileva dal provvedimento impugnato, avendo il giudice di merito non illogicamente argomentato la sussistenza del reato in ragione del fatto che il cliente, ancora soggiornante neirunica camera detta struttura all'atto aerraccertamento effettuato dalla Polizia in data 7 dicembre 2017, - le cui generalità non erano state comunicate, come da legge, entro le 24 ore successive all'arrivo, all'autorità di PS - era munito di una ricevuta di pagamento rilasciata dal ricorrente in data 1 luglio Zuli; che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euri 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

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