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Ordinanza — n. 46646/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding excessive sentencing for recidivism, citing lack of specific danger assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46646/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to properly apply qualified recidivism rules and imposed excessive punishment. The court rejected this claim, stating the territorial court's reasoning was not generic but rather a superficial evaluation of the appellant's capacity to offend based on established criteria.

Regesto Legislator

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Art. 316-ter cod. pen.; Artt. 132 e 133 cod. pen.: The court's assessment of dangerousness based on repeated offenses and the nature of the crime constitutes a valid exercise of punitive power calibrated on culpability and capacity to offend, rendering a generic appeal regarding excessive sentencing inadmissible.

Parole chiave

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qualified recidivism excessive sentencing capacity to offend punitive power criteria inadmissible appeal dangerousness assessment Cassation dismissal recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 316-ter cod. pen.
24879/23 STEFANONI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 316- ter cod.
Artt. 132 e 133 cod. pen.
art. 316- ter cod. pen
24879/23 STEFANONI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 316- ter cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STEFANONI ROLANDO nato a DESIO il 25/10/1968 avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 24879/23 STEFANONI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 316- ter cod. pen.) ed esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto, quanto all'unico motivo di ricorso con cui si contesta la mancata disapplicazione della recidiva qualificata e di conseguenza l'eccessività del trattamento sanzionatorio, che lo stesso è, oltre che formulato in termini generici, manifestamente infondato dal momento che la Corte territoriale ha motivato la ritenuta sussistenza della medesima evidenziando che la reiterazione di condotte illecite ascritte all'imputato, considerando anche la natura del reato ascrittogli, appariva sintomatica di persistente pericolosità e pertanto ha sviluppato una valutazione affatto superficiale incentrata sugli aspetti inerenti la capacità a delinquere dell'imputato, prevista dai criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. che regolano l'esercizio del potere punitivo, calibrandolo su grado di colpevolezza e capacità a delinquere, ritenuta ragionevolmente più elevata per il ricorrente (pag. 1-2);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso