Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of prescription and generic motivation defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Giorgio Cecere inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the first ground regarding the lack of prescription manifestly unfounded because the lower court's decision only adjusted the penalty after a prior revocation of responsibility. Additionally, the second ground concerning the sentencing rationale was rejected as generic and lacking specific logical engagement with the facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the first ground relies on a manifestly unfounded claim of prescription following a prior revocation of responsibility, and the second ground is generic and fails to specifically address the court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CECERE GIORGIO nato a TRENTOLA DUCENTA il 05/08/1956 avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 24668/23 CECERE OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 640 cod. pen.) ed esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso, relativo al mancato rilievo dell'intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato dal momento che la pronuncia impugnata aveva ad oggetto unicamente la rideterminazione della pena in seguito ad annullamento con rinvio da parte di questa Corte di cassazione, che aveva già dichiarato irrevocabile l'accertamento di responsabilità;
Ritenuto che il secondo motivo dedotto nel ricorso, attinente all'asserito vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, è generico e aspecifico poiché la lettura della sentenza impugnata dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta (v. pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso i