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Ordinanza — n. 46608/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of legal grounds and manifestly unfounded arguments regarding necessity defense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46608/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs. The appellant challenged a conviction for the crime defined in Article 385 of the Penal Code, arguing against the court's finding of no necessity defense. The court rejected the appeal because the sole ground raised was generic and manifestly unfounded, as the lower court had logically and specifically addressed the absence of the necessity exemption.

Regesto Legislator

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Art. 385 c.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are generic and manifestly unfounded, particularly when the territorial court has provided a logical, coherent, and specific motivation regarding the non-existence of a statutory exemption such as necessity.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic and unfounded grounds necessity defense exemption Article 385 Penal Code Court of Cassazione procedure allontanamento malgrado rischio di persecuzione inesigibilità dell'allontanamento in Afghanistan motivi soggettivi successivi alla fuga

Disposizioni normative citate

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Art. 385 c.p.
23265/23 Catalano OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod.
Art. 600 c.p.p.
art. 385 cod. pen
23265/23 Catalano OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso, in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art.
art. 385 c.p
pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso, in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 c.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATALANO MAURIZIO nato a CERIGNOLA il 17/09/1989 avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 23265/23 Catalano OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso, in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 c.p. non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché oltre che generico è anche manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla penale responsabilità del ricorrente con specifico riguardo all'insussistenza dell'esimente dello stato di necessità (cfr. pagg. 2-3 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/1