Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of legal grounds and manifestly unfounded arguments regarding necessity defense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs. The appellant challenged a conviction for the crime defined in Article 385 of the Penal Code, arguing against the court's finding of no necessity defense. The court rejected the appeal because the sole ground raised was generic and manifestly unfounded, as the lower court had logically and specifically addressed the absence of the necessity exemption.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 c.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are generic and manifestly unfounded, particularly when the territorial court has provided a logical, coherent, and specific motivation regarding the non-existence of a statutory exemption such as necessity.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATALANO MAURIZIO nato a CERIGNOLA il 17/09/1989 avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 23265/23 Catalano OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso, in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 c.p. non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché oltre che generico è anche manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla penale responsabilità del ricorrente con specifico riguardo all'insussistenza dell'esimente dello stato di necessità (cfr. pagg. 2-3 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/1