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Ordinanza — n. 46587/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic for failing to address specific sentencing denial reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46587/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Paolo Collura inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Collura argued that the lower court failed to provide sufficient reasoning for denying the statutory minimum sentence, yet the appellate court had offered a brief but specific justification on this point. The court rejected the appeal because it was deemed generic, as the appellant omitted to engage with the existing reasoning provided by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and fails to specifically address the reasoning provided by the lower court on the contested issue.

Parole chiave

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generic appeal lack of motivation sentencing denial inadmissible appeal procedural costs motivazione inadeguata delle censure costituzionali riesame dell'entità pena gravità della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLLURA PAOLO nato a PALERMO il 14/08/1977 avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Paolo Collura avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorso è generico posto che deduce la mancanza di motivazione in ordine al diniego del riconoscimento della pena nel minimo edittale, omettendo di confrontarsi con la sia pur sintetica motivazione specificamente resa sul punto; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2023 Il Consigliere estensore La Presj6n