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Ordinanza — n. 46570/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic grounds; facts already clearly established by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46570/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the conviction for an aggravated quantity of drugs and the denial of leniency for collaboration, but the Court found these arguments generic and repetitive. The lower court had already provided a precise motivation based on the qualitative-quantitative data of the crime and the lack of effective collaborative contribution by the defendant.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and merely reiterative of factual issues already clearly resolved by the lower court's detailed reasoning.

Parole chiave

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generic appeal grounds reiterative factual arguments inadmissible criminal appeal lack of collaborative contribution aggravated quantity of drugs Court of Cassazione court costs and fine reati qualificati contro gli stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORJI JOSEPH NWOKEDI nato il 14/11/1977 avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Orji Joseph Nwokedi avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il primo motivo di ricorso è generico e reiterativo di questioni di fatto, nella misura in cui non si confronta con la motivazione posta a base del riconoscimento dell'aggravante dell'ingente quantità, rispetto alla quale l'elemento centrale è costituito dal dato quali-quantitativo; ritenuto che generici sono i restanti motivi (esclusione dell'attenuante della collaborazione e trattamento sanzionatorio), concernenti aspetti rispetto ai quali la Corte di appello ha reso una puntuale motivazione, immune da vizi rilevabili in questa sede, sottolineando come l'imputato non abbia dato alcun effettivo contributo collaborativo ed evidenziando gli elementi dimostrativi della gravità del fatto, incompatibili con il riconoscimento delle generiche e con un complessivo trattamento sanzionatorio più mite; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2023 Il Consigliere estensore La Pre