Cassation court dismisses appeal on criminal liability and sentencing for assault due to inadmissibility of factual re-evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Buonarota Geremia inadmissible regarding both criminal liability and excessive sentencing. The appellant argued against the court's factual reconstruction and the severity of the one-month sentence increase for continued offense. The court rejected these claims because the lower court's reasoning was logically sound, based on arrest report evidence, and proportionate to the injuries caused.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: Appeals in criminal matters cannot request a factual reconstruction using evaluation criteria different from those adopted by the trial judge, nor contest sentencing based on generic arguments lacking specific legal grounds.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUONAROTA GEREMIA nato a CANOSA DI PUGLIA 11 17/01/2000 avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 21367/23 BUONAROTA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità ai sensi dell'art. 337 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, fondata soprattutto sulla valutazione delle risultanze del verbale di arresto, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 5-6-7), valorizzando gli aspetti in fatto che denotano la sussistenza degli elementi materiale e piscologico del reato;
Considerato inoltre che il motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità per la genericità delle deduzioni che contrastano la scelta di un trattamento punitivo parametrato al minimo edittale nonché l'aumento di un mese di reclusione per la continuazione, che risulta proporzionato alla pena base e alla gravità delle lesioni cagionate all'agente. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i