Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 46533/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it merely reiterated lower court arguments without new legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46533/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared Vincenzo Galiano's cassation appeal inadmissible because it failed to present new arguments distinct from those already addressed in the appellate judgment. Galiano argued for a special mitigating circumstance under Article 73 of the 1990 Decree-Law, but the court found his claim to be a mere repetition of issues previously resolved with adequate reasoning. Consequently, the appeal was rejected under Article 616 of the Criminal Procedure Code, and Galiano was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 73 comma 4; Art. 73 comma 7 d.P.R. 309/1990; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already fully examined and resolved in the judgment under review without raising new questions of law or fact.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility reiteration of arguments special mitigating circumstance Article 73 Decree-Law 309/1990 Article 616 Criminal Procedure Code delitto contro l'ambiente responsabilità per i danni ambientali inquinamento accidentale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73 comma 4 d.P.R. 309/1990
Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale lamenta promiscuamente vizio di motivazione e violazione di legge sotto il profilo del mancato riconoscimento dell'invocata attenuante speciale di cui al comma 7 dell'art. 73 del d.P.R.
Art. 73 comma 7 d.P.R. 309/1990
Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale lamenta promiscuamente vizio di motivazione e violazione di legge sotto il profilo del mancato riconoscimento dell'invocata attenuante speciale di cui al comma 7 dell'art. 73 del d.P.R.
Art. 616 cod. proc. pen.
articolo 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALIANO VINCENZO nato a GIUGLIANO IN CAMPANIA il 03/05/1972 avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Vincenzo Galiano ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Firenze il 15 settembre 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Siena il 15 ottobre 2020 ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso il 7 marzo 2020, in conseguenza condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.

Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale lamenta promiscuamente vizio di motivazione e violazione di legge sotto il profilo del mancato riconoscimento dell'invocata attenuante speciale di cui al comma 7 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. Il ricorso è manifestamente infondato. Il motivo, a ben vedere, è meramente reiterativo di questione già dedotta in appello e già affrontata e risolta, con motivazione (che si rinviene alle pp. 2-3 della sentenza impugnata) che risulta adeguata, congrua, logica ed immune da vizi deducibili in sede di legittimità.

Il ricorso, in altri termini, non si confronta con la motivazione della decisione impugnata, limitandosi a ribadire quanto già sostenuto con l'impugnazione di merito. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile, segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed anche al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, a titolo di sanzione pecuniaria della somma di euro tremila, che si stima equa e conforme a diritto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 o