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Ordinanza — n. 46323/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic, citing appellate court's complete reasoning on habitual conduct and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46323/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Manneh Ebrima inadmissible due to the generic nature of his first ground of complaint. The appellant argued against the appellate court's decision but failed to engage with the specific reasoning regarding the habitual nature of his conduct and the proportionality of the sentence. The court ruled that the lower court provided a complete and logical explanation for its findings, rendering the appeal without merit.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to confront the specific, exhaustive reasoning provided by the appellate court on the habitual nature of the conduct and the appropriateness of the imposed penalty.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic appeal grounds habitual criminal conduct proportionality of sentence inadmissible appeal appellate reasoning review commisurazione della pena per traffico di stupefacenti sanzioni penali attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANNEH EBRIMA (CUI 04S8UVI) nato il 04/05/1995 avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Manneh Ebrima OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso è generico poiché il ricorrente non si confronta con la corretta ed esaustiva motivazione resa sul punto dalla Corte di appello che, ai fini della abitualità della condotta, ha valorizzato i numerosi precedenti penali conclusi con sentenza di condanna in primo grado per reati della medesima indole; rilevato che nessun vizio si rileva in ordine alla parte della decisione che, quanto a trattamento sanzionatorio, ha tenuto fermo un leggero scostamento dal minimo edittale, né contraddizione sussiste in ragione delle riconosciute circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte di appello spiegato, con motivazione completa e logica, come la determinazione della pena base fosse congrua alla luce del quantitativo della sostanza stupefacente rinvenuta e dei plurimi precedenti penali; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il