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Ordinanza — n. 46304/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as issue already decided by appellate court on cooperation and additional crimes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46304/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Marku Leo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a violation of Article 62-bis of the Penal Code regarding cooperation, but the court noted this was an identical issue previously resolved by the Court of Appeal of Bologna. The appellate court had already rejected the claim based on the inconsistency of alleged cooperation and the commission of additional crimes beyond those at the time of the offense, a decision deemed unassailable in cassation.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis cod. pen.; The Court of Cassation holds that an appeal raising an issue already fully and correctly addressed by the Court of Appeal regarding the lack of cooperation or additional crimes is inadmissible, as the appellate judgment on generic mitigating circumstances is unassailable.

Parole chiave

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Article 62-bis Penal Code cooperation immunity additional crimes inadmissible appeal res judicata principle Court of Cassation procedural economy motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis cod. pen.
art. 62-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARKU LEO nato il 17/12/1982 avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI;visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Marku Leo OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deduce violazione dell'art. 62-bis cod. pen. risulta riproduttivo di identica questione proposta in sede di gravame a cui la Corte di appello ha dato compiuta e corretta risposta, apprezzando da un canto l'inconl'erenza della presunta collaborazione o del rappresentato corretto comportamento processuale, dall'altro, la commissione di un ulteriore delitto oltre quelli che gravavano sul ricorrente al momento del fatto; che, infatti, La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02/11/2