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Ordinanza — n. 46302/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for absolute genericity as new facts were raised for the first time.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46302/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to absolute genericity regarding the lower court's reasoning. The appellant attempted to introduce the materiality of the alleged fact for the first time in this stage, which contradicted the appellate court's existing congruent motivation. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is affected by absolute genericity, particularly when new facts are raised for the first time in the cassation stage without prior motivation.

Parole chiave

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absolute genericity new facts cassation inadmissible appeal procedural costs materiality of fact condono delle spese procedurali motivi di cassazione insufficienza materiale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARISTARCO SABINA nato a MILANO il 19/10/1965 avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAd.ato avviso alle Darti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Bologna, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito ai punti oggetto del devoluto, tra cui non rientrava l'accertamento della materialità del fatto, che viene ora per la prima volta dedotto in sede di legittimità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 02/1