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Ordinanza — n. 46268/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and fails to refute lower court's factual findings on drug purchase testimony.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46268/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Giuseppe Piraino's appeal inadmissible for failing to substantiate his claims. Piraino argued for vitiating the lower court's decision regarding his testimony about forced drug purchases, but the appellate court had already established the falsity of his in-court statement. The Supreme Court rejected the appeal because the arguments were merely generic evocations without specific refutation of the factual and legal reasoning in the contested judgment.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to refute the specific factual and legal arguments presented in the contested decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds failure to refute drug purchase testimony Corte di Cassazione falsa dichiarazione della parte false indicazioni su attività commerciali confessione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIRAINO GIUSEPPE nato a PALERMO il 03/02/1981 avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Piraino Giuseppe; OSSERVA Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge sono generici in quanto meramente evocativi delle censure dedotte omettendo di confutare le corrette argomentazioni in fatto e diritto espresse nella decisione impugnata che, dopo aver premesso la vicenda alla base della testimonianza resa dal ricorrente, ha evidenziato la falsità della testimonianza resa in udienza in ordine alla persona da cui ebbe ad acquistare lo stupefacente, così accusando i verbalizzanti di averlo costretto ad effettuare in detti termini il riconoscimento e dichiarare di aver effettuato in altre occasioni l'acquisto dallo stesso spacciatore (conclusioni a pag. 10 sentenza impugnata) rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02/