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Ordinanza — n. 46262/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it challenges factual findings and evidence evaluation reserved for the trial court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46262/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it contained challenges to the trial court's factual reconstruction and evidence evaluation. The appellant argued against the conviction based on the quantity of drugs and specific legal provisions, but the appellate court provided sufficient reasoning grounded in exceptional weight. Consequently, the court ruled that such issues fall exclusively within the competence of the judge of fact, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against judgments of conviction are inadmissible if they challenge the reconstruction of facts, the evaluation of evidence, or the appreciation of material proof, as these matters belong exclusively to the judge of fact who must provide adequate and logical motivation based on established experience.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual findings evidence evaluation judge of fact Cassation jurisdiction reati qualificati contro gli stupefacenti traffico aggravato di cocaina consumo di canapa

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
di sostanza stupefacente del tipo marijuana) che sorregge la motivazione anche relativamente alle altre censure in tema di mancata applicazione del comma 5 dell'art. 73 d.P.R.
Art. 131-bis c.p.
309/90 e dell'art. 131-bis c.p.; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex ad.
art. 73 d.P.R. 309/90
di sostanza stupefacente del tipo marijuana) che sorregge la motivazione anche relativamente alle altre censure in tema di mancata applicazione del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90 e dell'art.
art. 131-bis c.p
309/90 e dell'art. 131-bis c.p.; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex ad.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONSANGUE ALESSIO nato a CANICATTI il 02/04/1982 avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che tutti i motivi di ricorso introducono inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su conclivisibili massime di esperienza; ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Palermo ha fornito adeguata motivazione in relazione all'accertamento della destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente, basata sul dato ponderale eccezionale (21 kg. di sostanza stupefacente del tipo marijuana) che sorregge la motivazione anche relativamente alle altre censure in tema di mancata applicazione del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90 e dell'art. 131-bis c.p.; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex ad. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Pre1cl4nte