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Ordinanza — n. 46241/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of objection to sentencing in first instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46241/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giovanni Nuccio's appeal inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. Nuccio challenged a second-instance conviction for the crime of false testimony, arguing against the penalty imposed. The court ruled that because he only objected to criminal liability in the first instance and not the specific sentence, his current appeal lacks the necessary foundation.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: An appeal against a criminal conviction is inadmissible if the appellant fails to raise objections to the sentencing portion in the first instance, as the right to challenge the penalty is strictly limited to the proceedings where the sentence was originally pronounced.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility sentencing objection requirement false testimony conviction first instance limitations court costs and fines verdetto di colpevolezza gravi addebiti penali accertamento inesatto dei fatti

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Art. 600 c.p.p.
art. 385 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NUCCIO GIOVANNI nato a PALERMO il 08/08/1988 avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che l'unico motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto censure che non erano state oggetto di motivo di appello, proposto solo sulla responsabilità penale e non anche sul trattamento sanzionatorio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. NII. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02/11/2023.