Cassation appeal dismissed for inadmissibility as grounds were already examined and rejected by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised were already fully examined and rejected by the appellate court. The appellant challenged a conviction for recidivism, arguing against the sentence length and the denial of generic mitigating circumstances due to non-compliance with a therapeutic program. The court ruled that these arguments were merely reproductions of the lower court's reasoning and lacked novelty for cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must present new legal grounds; grounds already examined and rejected by the court of first instance or appeal are inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEVACOVICH PIERINO nato a MILANO il 23/05/1989 avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; OSSERVA Ritenuto che il ricorso, in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen. sviluppa motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità; Considerato, invero, che tali motivi sono riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con argomenti giuridici dai giudici merito che hanno motivato in maniera logica, coerente e puntuale relativamente: alla misura della pena parametrata anche al disvalore de fatto (cifr. pagg. 3); al diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche tenuto conto anche della mancata adesione al programma terapeutico in Comunità (cifr. pagg. 3), all'omessa esclusione della recidiva valorizzando i numerosi precedenti penali, e la crescente crescente pericolosità dell'imputato (cifr. pag. 3).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02/11/