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Ordinanza — n. 46240/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as grounds were already examined and rejected by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46240/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised were already fully examined and rejected by the appellate court. The appellant challenged a conviction for recidivism, arguing against the sentence length and the denial of generic mitigating circumstances due to non-compliance with a therapeutic program. The court ruled that these arguments were merely reproductions of the lower court's reasoning and lacked novelty for cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must present new legal grounds; grounds already examined and rejected by the court of first instance or appeal are inadmissible.

Parole chiave

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recidivism conviction cassation inadmissibility repetitive grounds therapeutic program generic mitigating circumstances provvedimento sanitario d'integrazione trattamento residenziale delle dipendenze allontanamento nonostante motivi di salute

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEVACOVICH PIERINO nato a MILANO il 23/05/1989 avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; OSSERVA Ritenuto che il ricorso, in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen. sviluppa motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità; Considerato, invero, che tali motivi sono riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con argomenti giuridici dai giudici merito che hanno motivato in maniera logica, coerente e puntuale relativamente: alla misura della pena parametrata anche al disvalore de fatto (cifr. pagg. 3); al diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche tenuto conto anche della mancata adesione al programma terapeutico in Comunità (cifr. pagg. 3), all'omessa esclusione della recidiva valorizzando i numerosi precedenti penali, e la crescente crescente pericolosità dell'imputato (cifr. pag. 3).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02/11/