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Ordinanza — n. 46003/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for waiver of first ground and inadmissibility of excessive penalty claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46003/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the criminal appeal inadmissible, ruling that the first ground was waived during the appellate stage and the second ground regarding excessive sentencing is not permitted in this jurisdiction. The Court further rejected the third ground concerning mitigating circumstances, noting they were already granted or properly denied based on the value of the victim. Consequently, the appeal was dismissed with an order for the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.; The first ground of appeal waived in the appellate instance cannot be raised in cassation, and complaints about the excessive nature of the sentence are inadmissible as sentencing discretion belongs to the trial court.

Parole chiave

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waiver of appeal grounds inadmissibility of excessive penalty sentencing discretion mitigating circumstances criminal appeal cassation difesa penale declinatoria di competenza abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 62, n. 6), cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Amabile, Rv. 278006
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IURILLI SALVATORE, nato a Canosa di Puglia il 03/01/1996 avverso la sentenza del 08/11/2022 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Salvatore Iurilli; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto a questi ascritto, risulta essere stato rinunciato in sede di appello e non può, dunque, essere dedotto in questa sede, stante la previsione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Amabile, Rv. 278006); considerato che la seconda doglianza, che lamenta l'eccessività della pena, non è consentita dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondata perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, o mediante l'utilizzo di espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, non essendo necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito quando la pena sia inferiore alla media edittale (si veda la pagina 2 della sentenza impugnata); osservato che l'ultimo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6), cod. pen., è manifestamente infondato, atteso che: le circostanze attenuanti generiche erano già state concesse al prevenuto in primo grado in misura prevalente sulle contestate aggravanti; la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6), cod. pen., è stata motivatamente negata in ragione del ridotto e incongruo valore conferito alla persona offesa, come era già stato evidenziato dal Tribunale di Foggia; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data