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Ordinanza — n. 45992/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded grounds and lack of interest.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45992/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Cristian Camilo Todaro Melendez inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged a lower court's conviction for theft and robbery, arguing for reclassification of the crime and the application of mitigating circumstances. The court rejected these claims as manifestly unfounded, noting the lower court correctly applied legal reasoning regarding the value of the stolen item and the violence used against the victim.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded or lack interest, as the failure to examine such a ground does not constitute a cause for annulling the judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal manifestly unfounded lack of interest theft and robbery mitigating circumstances tentato furto furto per mestiere licenziamento per furto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 27202 del 11/12/2012
Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019
Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv.
Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019
277281-01; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv.
Sez. 3, n. 21029 del 03/02/2015
276745-01; Sez. 3, n. 21029 del 03/02/2015, Dell'Utri, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TODARO MELENDEZ CRISTIAN CAMILO, nato a Cartagena (Colombia) il 13/11/1985 avverso la sentenza del 23/11/2022 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Cristian Camilo Todaro Melendez; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si invoca la riqualificazione del furto consumato nell'ipotesi tentata, risulta manifestamente infondato, in quanto con motivazione esente dai descritti vizi logici il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda la pagina 2 della sentenza impugnata), facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della sussistenza del reato di furto consumato; considerato che la seconda doglianza, che lamenta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen.: a) è manifestamente infondata con riferimento al reato di furto, avendo la Corte d'appello fatto applicazione di corretti argomenti giuridici al fine di escludere la speciale tenuità del danno cagionato dall'imputato (si vedano le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata); b) è inammissibile per carenza di interesse con riferimento al reato di rapina, atteso che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che risulti manifestamente infondato (Sez. 5, n. 27202 del 11/12/2012, dep. 2013, Tannoia, Rv. 256314-01; successivamente:

Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281-01; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745-01; Sez. 3, n. 21029 del 03/02/2015, Dell'Utri, Rv. 263980- 01), come nel caso in esame, atteso, da un lato, il non modestissimo valore economico di uno smartphone (cioè del bene rapinato) e, dall'altro lato, la violenza esercitata sulla persona offesa Alfio Dell'Acqua, spintonato con forza e fatto così scontrare contro un muro; osservato che l'ultimo motivo di ricorso, che censura la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda la pagina 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da manifeste illogicità, anche considerato il principio affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,