Cassation appeal dismissed for being indeterminate and lacking specific legal arguments under procedural code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it consisted merely of assertions without specific legal arguments. The appellant challenged a lower court's decision on extortion and receipt charges but failed to identify the precise grounds for the alleged violation of law or reasoning defects. Consequently, the court ruled that the appeal did not meet the requirements of the Criminal Procedure Code, preventing the appellate judge from exercising its supervisory role.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.; Art. 62, comma 1, n. 4 c.p.: An appeal must specify the exact legal grounds and reasoning defects; generic assertions without identified elements are inadmissible as they prevent the appellate court from exercising its supervisory function.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESSABER ADIL nato a BIELLA il 26/05/1996 avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Essaber Adil impugna la sentenza in data 25/11/2022 della Corte di appello di Torino che ha riformato la sentenza in data 07/07/2021 del G.u.p. del tribunale di Biella, riconoscendo la circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen. e rideterminando la pena inflitta per i reati di estorsione e ricettazione. Deduce:
1. Violazione di legge in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. pen..
2. Vizio di motivazione.
3. Ciò premessoli ricorso si sostanzia in due mere asserzioni secondo cui l'imputato doveva essere assolto e il fatto andava qualificato come tentativo, senza l'indicazione di argomentazioni che avrebbe rod dovuto il giudice di appello a raggiungere tali conclusioni. Il ricorso risulta così indeterminato e privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e giuridicamente corretta (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 luglio 20