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Ordinanza — n. 45943/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds and non-justiciable factual assessments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45943/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Morelli Guerino inadmissible, ordering him to pay costs. The appellant challenged a conviction for illegal possession of weapons, arguing procedural violations and lack of reasoning regarding his justifications and mitigating circumstances. The court rejected these claims because they were repetitive of arguments already decided by the Court of Appeal and constituted non-justiciable factual evaluations.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals must be specific and justiciable; general reiteration of lower court findings or arguments requiring factual assessment renders an appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity factual assessment repetitive arguments procedural violation porto abusivo di armi indennizzo per detenzione ingiustificata pena accessoria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
art. 707 cod. pen
Morelli Guerino impugna la sentenza in data 27/01/2023 della Corte di appello di L'Aquila, che ha confermato la sentenza in data 23/04/2019 del Tribunale di Pescara, che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 707 cod. pen..

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, Sentenza n. 20356 del 02/12/2020
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORELLI GUERINO nato a PESCARA il 13/09/1974 avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Morelli Guerino impugna la sentenza in data 27/01/2023 della Corte di appello di L'Aquila, che ha confermato la sentenza in data 23/04/2019 del Tribunale di Pescara, che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 707 cod. pen.. Deduce:

1. Inosservanza di norma processuale e violazione dell'art. 707 cod. pen. in quanto la polizia giudiziaria non chiedeva giustificazioni circa il possesso degli arnesi.

2. Vizio di motivazione per l'omessa valutazione della giustificazione fornita dall'imputato circa il possesso degli arnesi;

3. Vizio di omessa motivazione circa la richiesta di riduzione della pena previa concessione delle circostanze attenuanti generiche.

4. Ciò premesso il ricorso è inammissibile perché: 4.1. I primi due motivi di ricorso attengono entrambi alla giustificazione del possesso degli arnesi, al cui riguardo risulta irrilevante se essa sia stata resa spontaneamente o su sollecitazione degli operanti della polizia giudiziaria. Il tema - diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente- sono pedissequamente reiterativi delle medesime questioni proposte con l'appello, affrontate e risolte dalla Corte di appello (cfr. pag.

2) che ha ritenuto l'inverosimiglianza delle giustificazioni addotte, con motivazione scevra da vizi scrutinabili in sede di legittimità. A parte la manifesta infondatezza della censura di omessa motivazione, le argomentazioni sviluppate dal ricorrente lungo i due motivi hanno natura squisitamente valutativa delle emergenze processuali e, in quanto tali, non possono essere scrutinati in sede di legittimità. 4.2. Quanto al motivo di omessa motivazione sul trattamento e sulla negazione delle circostanze attenuanti generiche, va rilevata la sua inammissibilità per aspecificità già nell'atto di appello, dove si risolveva in una mera sollecitazione alla Corte di appello.

Da qui discende l'inammissibilità del motivo oggi esposto con il ricorso, dovendosi ribadire che «la inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento. (Fattispecie di inammissibilità dell'appello c avuta a tardiva presentazione dei motivi)», (Sez. 3 - , Sentenza n. 20356 del 02/12/2020 Ud., dep. il 2021, Mirabella, Rv. 281630 - 01). 5.Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in