Italian Court dismisses appeal for generic grounds regarding inadmissibility of appellate judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe Albano inadmissible, ordering him to pay costs. The court found the appellant's arguments generic because they challenged an appellate decision that had already rejected the appeal for genericity. Consequently, the specific grounds required for cassation review were missing, preventing the court from exercising its supervisory power.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 111 Cost.; Art. 99, 1:33 cod. pen.: Generic grounds for appeal rejection cannot be cured by subsequent specific arguments in a cassation appeal, rendering the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBANO GIUSEPPE nato a TORINO il 09/06/1982 avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; I.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Giuseppe Albano avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari in data 4/10/2022 che ha dichiarato inammissibile l'appello; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 27, 111 Cost. e artt. 99, 1:33 cod. pen., sono generici perché riferiti ad una sentenza di appello che ha dichiarato inammissibile il gravame per genericità dei motivi cosicchè gli stessi motivi sollevati con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria (Sez. 5 , n. 44201 del 29/09/2022, Rv. 283808).
In ogni caso a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata), nel ricorso non sono indicati gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24/10/2023 Il Consigliere Estensore Il Preside