Italian Court dismisses appeal as manifestly unfounded due to lack of logical or legal flaws in lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Andollina Ciro inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a renewal of evidence and challenged the denial of mitigating circumstances, claiming violations of law and reasoning defects. The court rejected these claims as manifestly unfounded, noting that the lower court's reasoning was logically sound and sufficient to address only decisive elements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the alleged violations of law or defects in reasoning are manifestly unfounded, requiring only that the lower court's decision be free from logical or legal flaws and that it address decisive elements.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANDOLLINA CIRO nato a ALIA il 09/11/1971 avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO !DARDO; RITENUTO IN -FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Andollina Ciro; ritenuto che il primo motivo ricorso con cui genericamente si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato contestato nonché la mancata assunzione di una prova decisiva, è manifestamente infondato in quanto dalla lettura del provvedimento impugnato la motivazione con cui la Corte territoriale ha respinto la richiesta di rinnovazione istruttoria e ha confermato la penale responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione risulta essere esente da vizi logici e giuridici (si vedano, in proposito, pagg. 3 e 4); osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura il vizio della motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, non è necessario che il giudice di merito, nel motivarne il diniego, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie a pagina 5, nonché all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 24 ottobre 2023 Il Corigliere est or Il Pre