Italian Court dismisses appeal as generic and factually unfounded regarding prescription and evidence review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Ravetti Mirella inadmissible, ordering her to pay costs. The court found the first ground regarding prescription to be generic and factually unfounded since the crime had not expired by the appellate judgment date. The second ground was rejected because it sought a factual re-evaluation of evidence, which exceeds the scope of the Court of Cassation's review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: Appeals must be specific and substantiated; generic complaints or attempts to re-evaluate factual evidence without identifying specific errors render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAVETTI MIRELLA nato a BIELLA il 27/02/1970 avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Ravetti Mirella; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è generico e, comunque, manifestamente infondato poiché, contrariamente a quanto sostenuto dal difensore, alla data della sentenza di appello il reato non si era prescritto; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputata per il delitto di ricettazione contestato, è finalizzato ad ottenere, mediante doglianze in punto di fatto, una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in proposito, pag. 2); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 24 ottobre 2023