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Ordinanza — n. 45751/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new evidence and mere repetition of lower court arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45751/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Zaouad Mohsine's appeal against his conviction for attempted robbery inadmissible. The defense argued the lower courts misinterpreted evidence regarding the absence of a threat, but the court found these arguments merely repeated those already rejected at the appellate level. Consequently, the appeal was rejected because it failed to meet the strict threshold for challenging judicial reasoning without presenting new or distinct grounds.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it consists solely of a repetition of arguments already examined and rejected by the appellate court, or if it attempts to re-evaluate evidence without demonstrating a specific violation of the double conformity rule regarding the distortion of proven facts.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of arguments double conformity rule distortion of evidence attempted robbery conviction Court of Cassazione procedural inadmissibility difesa penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Rv. 280155
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAOUAQ MOHSINE nato il 01/09/1993 avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Zaouad Mohsine avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano in data 8/2/2023, confermativa della sentenza del Tribunale di Milano in data 7/10/2022 che lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di tentata rapina impropria; letta la memoria difensiva in data 9/10/2023 con la quale il difensore dell'imputato ha chiesto l'assegnazione del ricorso alla Sezione; ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità, avuto riguardo alla insussistenza della minaccia da parte dell'imputato e di qualsivoglia forma di timore da parte della testimone, è indeducibile perché fondato su argomenti che si risolvono pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata) oltre che volti, inammissibilmente, a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità dovendosi ricordare che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, ovvero quando entrambi i giudici del merito sono incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4,n. 35963 del 03/12/2020, Rv. 280155)evenienze queste, escluse nel caso di specie; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24/10/2023 Il Consigliere Estensore Il P