Italian Court dismisses criminal appeal as inadmissible due to improper grounds under Article 448 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal filed by Sabatelli Angelica inadmissible because the grounds raised did not comply with Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for lack of motivation regarding her criminal responsibility and the denial of generic mitigating circumstances, but these issues fall outside the permissible grounds for cassation. Consequently, the appeal was rejected without formalities, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals must be based on specific grounds such as the expression of the accused's will, lack of correlation between request and judgment, or legal error in qualification; appeals citing mere lack of motivation or failure to recognize mitigating circumstances are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SABATELLI ANGELICA nato a PUTIGNANO il 21/02/1984 avverso la sentenza del 07/12/2022 del TRIBUNALE di BARIpà-ro a vvisa_alle.p.219 udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 7 dicembre 2022 il Tribunale di Bari ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Sabatelli Angelica la pena di anni due di reclusione ed euro 2.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso l'indicata pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: violazione di legge per carenza di motivazione in ordine alla ricorrenza della sua responsabilità penale; violazione di legge e difetto di motivazione in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non consentiti. Le dedotte censure non rientrano, infatti, - tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardanti motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 settembre 2023 Il Consigliere estensore I