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Ordinanza — n. 45406/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses criminal appeal as inadmissible for being merely repetitive of lower court rulings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45406/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the criminal appeal filed by Tonino Filipponi inadmissible. The sole ground of appeal contested the denial of a specific mitigating circumstance under Article 62 of the Penal Code. The court rejected this argument because it was merely a reproduction of legal assessments already thoroughly examined and dismissed by the territorial courts below.

Regesto Legislator

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Art. 61, comma primo, n. 5) cod. pen.; Art. 62, comma primo, n. 4) cod. pen.: An appeal that merely reproduces arguments already adequately examined and rejected by lower courts is inadmissible as lacking novelty.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility repetitive arguments rejection mitigating circumstance denial Supreme Court review procedural dismissal accertamento dell'ammontare del danno indennità per il danno soggettivo ricorso per risarcimento danni

Disposizioni normative citate

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Art. 61, comma primo, n. 5) cod. pen.
2), e comma terzo, in relazione all'art. 61, comma primo, n.
Art. 62, comma primo, n. 4) cod. pen.
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso — che contesta la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n.
Art. 624 cod. pen.
Art. 625 cod. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FILIPPONI TONINO nato a ASCOLI PICENO il 13/02/1977 avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che il difensore di Tonino Filipponi ricorre per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Ancona ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Ascoli Piceno ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui agli artt. 624, 625, comma primo, n. 2), e comma terzo, in relazione all'art. 61, comma primo, n.

5) cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso — che contesta la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4), cod. pen. — è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla corte territoriale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i