Italian Court dismisses appeal as generic non-punishment claim fails to address specific sentencing reasons.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code, but the claim was rejected as generic and specific. The court noted that the lower court already provided multiple distinct reasons for sentencing, including intent and financial harm, which rendered the new argument unnecessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 360, n. 1 cod. proc. pen.: A claim for non-punishment is inadmissible in cassation if it is generic and fails to specifically address the distinct rationes decidendi already established by the lower court.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANCESCONI RAUL ANTONIO nato a MILANO il 30/07/1992 avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il difensore di Raul Antonio Francesconi ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano, ha confermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui agli artt.110 cod. pen., 216, commi 1, n.
1) e 2, 223, commi 1 e 2, n. 2), 219, commi I. e 2, n. 2), legge fall. (capo A), e derubricato nel delitto di cui all'art. 217, comma 1, n. 1), legge fall. i fatti ascritti ai capi A.4) e A.5) della rubrica. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, proposto per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità in quanto generico e aspecifico, nella misura in cui non s confronta con le argomentazioni rese dalla corte territoriale che ha evidenziato una pluralità di rationes decidendi ostative e ulteriori rispetto al profilo della non abitualità, quali l'intensità del dolo e la significativa lesione della garanzia patrimoniale, con conseguenti perdite per i creditori del fallito.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento nelle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della tassa delle ammende. Così deciso il 17 luglio 2023 Il consigliere estensore Il Presidente