Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to prior judgment on aggravated theft case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant challenged a second-instance conviction for aggravated attempted theft, arguing errors in sentencing and the application of mitigating circumstances regarding the low value of stolen goods. The court rejected these arguments, noting that the lower courts correctly applied the law and that the appellant's complaints regarding excessive punishment were inappropriate for a court of appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609, 610, 611 c.p.p.; Art. 609, 610, 611 c.p.p. establish that an appeal against a judgment that has already formed a substantive res judicata regarding the same facts is inadmissible, as the formation of a judgment precludes further litigation on the same matter.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALTEANU COSTINEL nato il 19/08/1969 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
I. Rilevato che il difensore di Costinel Balteanu ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Roma, all'esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato, ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di tentato furto aggravato, ci esso assorbito il reato di cui all'art. 707 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché vizi motivazionali in relazione agli artt. 62, comma 1, n. 4), 69 e 133 cod. pen. e agli artt. 125, comma 3 e 546, comma 1, n. 2), cod. proc. pen., è manifestamente infondato in quanto in palese contrasto con il principio di diritto secondo cui la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avuto riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, n-la anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia RADI) lo conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato, correttamente applicato, nel caso di specie, dalla corte territoriale che ha ritenuto non irrisorio il valore commerciale, pari a euro ottantadue, della merce, indipendentemente dalla capacità economica della vittima del reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241 — 01).
Ritenuto, inoltre, che la censura, che contesta anche il giudizio di comparazione fra opposte circostanze, nonché l'eccessività della pena, non è consentita ih sede di legittimità ed è manifestamente infondata, in quanto implica unì iuluhìcionc cliscreionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità, qualora - come nel caso di specie, in cui i giudici di merito hanno argomentato attraverso il riferimento sia al comportamento dell'imputato, che si era preventivamente dotato della tronchesina utilizzata per asportate le placche antitaccheggio, sia ai precedenti penali e ai carichi pendenti dai quali lo stesso è gravato, sia alla circostanza che l'imputato agì in pendenza della misura cautelare del divieto di dimora in Roma - non sia frutto di mero arbitrio o ai ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione.
Considerato che l'inammissibilità del ricorso rende il procedimento impermeabiie ai sopravvenuto regime di procedibilità a querela del reato in rassegna, conseguente alla legge 10 ottobre 2022, n. 150, posto che «la proposizione di un atto di impugnazione non consentito dà luogo alla formazione di un giudicato che attende di essere formalizzato con le modalità previste dall'articolo 648 cod. proc. pen. e, per distinguersi da questo, viene definito "sostanziale'' ma che, ciò nondimeno, produce l'effetto di rendere giuridicamente indifferenti fatti processuali come l'integrazione di cause di non punibilità precedentemente non rilevate perché non dedotte oppure integrate successivamente al giudicato stesso» (Sez.
U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, in motivazione). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cosi deciso il 17/07/2023. Il Cons