Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation and repetition of lower court errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the petitioner to pay court costs and a fine. The petitioner argued that the lower court failed to consider his post-crime repentance as a ground for excluding recidivism under Article 99 of the Penal Code. The court rejected this claim because the arguments merely repeated those already dismissed in the appellate proceedings without providing new, specific reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 99 cod. pen.; A cassation appeal is inadmissible if it fails to offer specific, argumentative criticism distinct from the lower court's reasoning and merely reiterates grounds already rejected.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BANCHETTI PIETRO nato a ROMA il 05/07/1964 avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il difensore di Pietro Bianchetti ricorre per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Torino ha confermato la pronuncia del Giudice dell'udienza preliminare di Vercelli che ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai delitti di truffa, possesso e fabbricazione di documenti di identificazione, falso pluriaggravato e sostituzione di persona. Considerato che l'unico motivo di ricorso, proposto per erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen. e per vizio di motivazione, censura la mancata valorizzazione, ai fini dell'esclusione della recidiva, del comportamento resipiscente assunto dall'imputato dopo il fatto, come testimoniato dal programma terapeutico intrapreso e dall'ammissione di responsabilità, non è consentito in sede di legittimità perché fondato su motivi che non solo si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, ma che sono anche non specifici e apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza in verifica, risultando non correlati alle ragioni esposte in motivazione.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso