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Ordinanza — n. 45266/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against drug trafficking conviction for excessive sentencing and factual re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45266/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's claims regarding excessive sentencing and factual reconstruction. The lower court properly assessed the quantity and quality of illicit drugs possessed, while the cassation court affirmed that appellate judges retain exclusive authority over fact-finding and penalty congruity. Consequently, the appeal was dismissed, and the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990; In criminal appeals, the court of cassation cannot re-evaluate factual elements or independently adopt new parameters for fact reconstruction, nor can it censor the concrete determination of the penalty unless it results from mere arbitrariness or illogical reasoning.

Parole chiave

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drug trafficking conviction excessive sentencing factual reconstruction cassation inadmissibility penalty congruity imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze consumo di canapa

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario
Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LENSI LEONE nato a FOGGIA il 30/01/1992 avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Lensi Leone, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90. Rilevato che il ricorrente lamenta erronea applicazione dell'art. 73, d.P.R. 309/90 con riferimento all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato; vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, dovendo reputarsi eccessivamente rigorosa la pena inflitta.

Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che le deduzioni difensive, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello; rilevato che i giudici di appello hanno fornito una congrua e adeguata giustificazione a fondamento del decisum, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e coerente con le risultanze processuali rappresentate in motivazione; ritenuto che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la determinazione della pena in concreto irrogata è sorretta da pertinente e adeguata motivazione, non censurabile in questa sede, in cui si pone in evidenza il rilevante quantitativo di stupefacente illecitamente detenuto dal ricorrente e la diversa qualità della sostanza. Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 ottobre 2023 Il Consigliere es