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Ordinanza — n. 45018/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against criminal conviction for arbitrary trespass, citing lack of legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45018/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the appeals filed by Bevilacqua Leonardo and the D'Amato sisters inadmissible. The appellants argued for a reinterpretation of evidence regarding arbitrary trespass and claimed a statutory exemption from punishment was wrongly denied. The court rejected these claims, stating the lower court's reasoning was logically sound and the exemption argument was manifestly unfounded due to the permanent nature of the offense.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 131-bis cod. pen.: Appeals challenging criminal convictions for arbitrary trespass are inadmissible when the lower court's reasoning is free of logical or legal defects and the alleged statutory exemption is inapplicable to the permanent nature of the crime.

Parole chiave

Generato dall'IA
arbitrary trespass criminal appeal inadmissible appeal statutory exemption permanent nature of crime Corte di Cassazione violation of law illecita violenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 131-bis cod. pen.
5-7 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo dei ricorsi, con il quale genericamente si deduce la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
5-7 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo dei ricorsi, con il quale genericamente si deduce la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BEVILACQUA LEONARDO nato a COSENZA il 23/04/1969 D'AMATO ROSANNA nato a CASTROVILLARI il 06/10/1974 D'AMATO FILOMENA nato a MARATEA il 25/07/1955 avverso la sentenza del 22/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

letti i ricorsi, articolati con la formulazione 4i, motivi identici, proposti nell'interesse di Bevilacqua Leonardo, D'Amato Filomena e D'Amato Avyk/OL-. , s ritenuto che il primo motivo dei ricorsi, con cui si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità degli imputati per il reato di invasione arbitraria contestato, è finalizzato a prefigurare un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità tanto più che le doglianze non colgono o denunziano il travisamento di emergenze processuali che, con connotazione di decisività, siano state valorizzate dai giudici del merito ai fini della decisione cui, invece, sono pervenuti alla luce di argomentazioni esenti da vizi logici e giuridici (cfr., in particolare, pagg. 5-7 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo dei ricorsi, con il quale genericamente si deduce la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato avendone la Corte territoriale negato l'applicazione con corretti argomenti giuridici quali, in particolare, la natura permanente del reato (si vedano, in proposito, pagg. 7 e 8) con cui, è necessario precisarlo, la difesa omette totalmente il confronto; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 ottobre 2023 Il