Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific legal grounds under Article 581 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Giuseppe Anzalone's appeal inadmissible due to a failure to meet specific procedural requirements. The appellant challenged the lower court's decision not to acquit him, arguing a violation of Article 129 of the Criminal Procedure Code. The court rejected this claim because the appeal lacked the precise legal reasoning and specific references to the contested judgment's motivation mandated by Article 581.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it fails to specify the exact legal grounds and provide precise references to the contested decision's reasoning, as generic deductions do not allow the appellate judge to exercise its supervisory role.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANZALONE GIUSEPPE nato a PRIOLO GARGALLO il 13/11/1976 avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Giuseppe Anzalone; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, pertanto, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 ottobre 2023.